Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi da applicare alla promozione dell'attività commerciale esercitata negli «outlet», come definiti all'articolo 2, in relazione agli effetti distorsivi della concorrenza che la medesima attività può comportare, ferma restando la potestà legislativa delle regioni in materia di commercio.